Il Governo ha approvato, con un decreto legislativo, le Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia” e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria ai sensi dell’articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 – Legge europea 2018.
Il decreto contiene disposizioni che riguardano esclusivamente i requisiti essenziali di composizione che i prodotti e i manufatti con essi fabbricati devono soddisfare per poter essere immessi sul mercato.
L’obiettivo è quello di avere una chiara e univoca indicazione dei materiali utilizzati e di eliminare potenziali ostacoli al buon funzionamento del mercato.
L’attività di accertamento delle eventuali violazioni sarà svolta, nell’ambito delle ordinarie attività istituzionali, dalle Camere di Commercio, dall’Agenzia delle Dogane (limitatamente alle fattispecie relative all’immissione in libera pratica dei prodotti), dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Giudiziaria, mentre il Ministero dello Sviluppo Economico curerà l’attività di monitoraggio e coordinamento delle disposizioni.
Il ruolo della SSIP viene sancito nell’articolo 7 della Legge ed in particolare ai seguenti commi:
2. Le Camere di commercio possono avvalersi per i controlli della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti.
3. Gli Organi di accertamento si rivolgono alla Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti ed ad altri laboratori accreditati per le prove specifiche nel caso di accertamento di violazioni mediante analisi di campione di cui all’articolo 6, commi 5 e 6.
Gaetano Amatruda
Giornalista – Ufficio stampa